La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 è in Gazzetta Ufficiale
La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 è in Gazzetta Ufficiale
La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 è finalmente in Gazzetta e prevede una serie di misura in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici in seguito all’emergenza Covid-19.
L’intervento prevede 5 titoli. Il primo riguarda il sostegno alle imprese e all’economia, il secondo sono disposizioni in materia di lavoro, il terzo riguarda salute e sicurezza, il quarto titolo prevede interventi sulle funzioni degli enti territoriali e il quinto su attività didattica, università e ricerca e tutela di persone con disabilità. Vediamo quali sono brevemente le novità dal punto di vista fiscale.
Superbonus 110%
L’articolo 6-bis stabilisce che l’IVA non detraibile viene valutata nel “calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.
Contributo a fondo perduto per le start-up
Ai soggetti titolari di un reddito d’impresa e che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ottengono un contributo a fondo perduto di massimo 1000 €. I soggetti che accedono a questo contributo sono coloro i quali non spetta il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto perché non c’è stata una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.
Proroga del termine per l’IRAP erroneamente non versata
Un’altra misura presente nel Decreto Sostegni 1 è la proroga dal 30 aprile fino al 30 settembre dei termini per il versamento dell’IRAP che non è stata versata oppure sospesa dal Decreto Rilancio.
Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale
Infine, con il Decreto Sostegni 1 è introdotta una norma di interpretazione autentica che permette una rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio di esercizio redatto al 31 dicembre del 2019. Questa rivalutazione è indirizzata alle imprese del settore alberghiero e termale.
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