Decreto rilancio

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Decreto rilancio

Sostegni a famiglie, imprese e lavoratori

E’ finalmente in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio, quasi 300 pagine dedicate alle misure adottate in questo periodo di ripresa delle attività lavorative: si va dalle misure riguardanti la gestione dell’emergenza da Covid-19 dal punto di vista sanitario, a quelle riguardanti la sostenibilità finanziaria dal punto di vista dei cittadini, degli imprenditori e delle istituzioni bancarie.

Una manovra del valore di 55 miliardi (pari a 2 manovre finanziarie) che punta a fare da “ponte” tra il periodo di lockdown e quello della ripresa, ci si augura il più veloce possibile.

Numerosi gli articoli in esso compresi, vediamo oggi in linea generale quali sono le disposizioni in materia di sostegno all’economia per imprese e lavoratori.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

CAPO I: MISURE DI SOSTEGNO

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In ogni caso non meno di 1000 euro per persone fisiche e non meno di 2000 euro per società, il contributo non è imponibile. La richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate e l’accredito viene fatto sul c.c indicato nel modulo

CAPO II: REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

CAPO I: MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

CAPO II: ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Non cumulabile con pensioni o in presenza di contratti di lavoro in famiglia. Andrà dai 400 a massimo 800 euro (840 in presenza di un disabile grave in famiglia). Erogato dall’INPS secondo le scale di equivalenza ISEE.

Queste indennità non sono imponibili e sono erogabili anche a coloro che percepiscono un assegno per il reddito di cittadinanza, tuttavia l’indennità dei 600 euro viene assorbita dallo Stesso, quindi il cittadino percepirà un assegno pari al massimale che gli spetterebbe come RdC.