Forfettari 2020 ultime novità
Forfettari 2020: ultimi aggiornamenti
Dopo un periodo di “tilt normativo”, è finalmente disponibile una bozza definitiva del testo il quale andrà a modificare la l’art. 190/2014 e.s.m. avvenute nella Finanziaria 2019 LINK .
E’ infatti disponibile sul sito del Senato della Repubblica, la bozza di testo originaria depositata, in attesa di approvazione
Nell’art. 88 del testo di legge sono contenute le modifiche che andranno ad apportarsi al regime forfettario per come lo conosciamo:
- Ricavi e compensi impresa,arte o professione non superiori ai 65.000 € nell’anno precedente: questo punto viene inserito, ma non modifica alcun che rispetto al regime forfettario per come lo conosciamo. In sostanza può rientrare chi nell’anno precedente non ha superato tale soglia, o comunque sempre chi apre la partita iva ex novo.
- Non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente e assimilati. Esisteva già un punto simile nella norma originale (L. 190/2014), dove il limite fissato era di 5000 €.
- Non aver avuto un reddito nell’anno precedente, in qualità di lavoro dipendente superiore ai 30.000 € ad eccezione per i rapporti di lavoro durante nell’anno.
Forfettari e fatturazione elettronica: cosa cambia?
Una ulteriore importante novità è la riduzione del termine di accertamento, di cui art. 43 del DPR 600/22, di un anno, per coloro che si avvarranno facoltativamente della fatturazione elettronica.
88-FINNuovi forfettari: in vigore dal 2020 o dal 2021?
Posto che tutte le novità appena viste potrebbero ancora essere soggette a modifiche, il dubbio che si sta insinuando tra i professionisti è il mancato chiarimento dell’entrata in vigore di tali modifiche.
Infatti, nella bozza di testo, non si notano date di entrata in vigore. Forse volutamente, in quanto è pacifico presumere che tali modifiche genereranno dall’anno venturo non pochi problemi, in primis agli imprenditori ma anche ai professionisti delegati alla gestione degli stessi.
Inoltre, il Garante del Contribuente, ha più volte espresso perplessità sulle “modifiche dell’ultimo momento”. Infatti all’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente è menzionato:
“In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”
Ovviamente, per avere una certezza matematica di tali presunzioni, dovremmo ancora aspettare qualche giorno.
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